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Dott.ssa Marini  Idamaria

Medico di Famiglia e Nutrizionista Frosinone

Medico di Famiglia Frosinone

Gli orari di studio

Importante Studio Medico Frosinone:

  • Dal Martedì al Giovedì : Ricevo su Appuntamento 
  • Lunedì e Venerdi: Libero Accesso senza Appuntamento

Lunedì:  16:00 – 19:00
Martedì:  16:00 – 18:00
Mercoledì:  13:00 – 16:00
Giovedì:  10:00 – 12:00
Venerdì:  10:00 – 13:00

Indirizzo: Piazza Madonna della Neve, 5, 03100 Frosinone FR - Telefono studio: 0775 873560

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Domande e risposte utili

Quali sono i certificati medici a pagamento?

I certificati medici gratuiti sono il certificato di malattia e il certificato per i giochi della gioventù su richiesta del preside.

Tutti gli altri sono a pagamento. Di seguito una tabella riassuntiva delle tariffe per tipologia di certificato.

TIPO CERTIFICATO COSTO
Certificato per prestazioni INPS (es.: invalidità civile, inabilità, indennità di frequenza, disabilità, handicap) € 90,00
Certificato anamnestico per il rilascio della patente di guida € 70,00
Certificato per l’idoneità alla guida dei ciclomotori € 50,00
Certificato per assicurazioni private € 70,00
Certificato per attività sportive non agonistiche (buona salute) con ecg portato dall’assistito € 50,00
Certificato per attività sportive non agonistiche (buona salute) + elettrocardiogramma (ecg) € 75,00
Certificato di inabilità temporanea per mancata comparizione disposta dall’autorità giudiziaria o per le agenzie di viaggio € 100,00
Certificato di inabilità per delega a riscuotere la pensione € 70,00
Certificato di idoneità lavorativa per apprendisti minori € 70,00
Certificati diversi per uso privato € 70,00
Certificato anamnestico per il rilascio del porto d’armi € 70,00
Certificato per l’ammissione in case di riposo o simili € 50,00
Certificato di avvenuta vaccinazione (compresa la somministrazione, escluso il costo del vaccino) € 30,00
Certificato di esonero temporaneo dalle lezioni di educazione fisica € 30,00
Certificato di ammissione a colonie e centri estivi o per vacanze/soggiorno di studio € 30,00

Quali sono i cibi da evitare in Gravidanza?

Per ridurre al minimo il rischio di toxoplasmosi, listeriosi, altre parassitosi, infezioni, tossinfezioni
alimentari e assunzione di grosse quantità di inquinanti:
• Lavare accuratamente frutta e verdura
• Limitare a una porzione settimanale i grossi pesci (tonno, pesce spada, palombo, verdesca
e altri squali) poiché fonti di piombo e altre sostanze tossiche
• Limitare a una tantum il consumo di funghi, provenienti esclusivamente dal mercato
ufficiale
• Fare attenzione allo stato di conservazione della frutta secca, soprattutto di derivazione
estera in particolare alla presenza di muffe
• Curare l’igiene per esempio evitando il contatto con animali nell’ambiente della cucina
• Non mangiare carne e pesce crudi o non totalmente cotti: carpaccio, sushi, salumi ecc
• Evitare i formaggi molli, semi-molli, con crosta o erborinati (vanno bene i formaggi freschi e
ben confezionati prodotti con latte pastorizzato, quelli estremamente stagionati come
Grana e Parmigiano)
• Non assumere mai cibi conservati in frigorifero per più di un giorno o due, oppure scaduti
anche se apparentemente ancora commestibili; consumare entro il giorno successivo
zabaione, maionese, creme e tiramisù fatti in casa
• Evitare le conserve di produzione familiare (anche sottoli, sottaceti ecc)
• Evitare i piatti già pronti al bar o in gastronomia.
• Evitare il latte crudo acquistato dai distributori o dall’allevatore (consumare solo previa
bollitura)
• Evitare uova casalinghe soprattutto crude o poco cotte, lavare bene il guscio prima di
romperle
• Evitare troppe bevande che contengono caffeina
• Eliminare i superalcolici e limitare quasi a zero il consumo di alcol, comunque derivante
esclusivamente da vino rosso

Perchè alcuni certificati sono a pagamento ed altri no?

I certificati medici sono documenti scritti con valore legale, che comportano per il Medico che li compila obblighi e responsabilità legali di vario ordine e grado.
Secondo l’Accordo Collettivo Nazionale, cioè in base al contratto che regolamenta il lavoro del Medico di Medicina Generale, vanno rilasciati a titolo gratuito (perchè sono compresi nell’attività convenzionata e quindi pagati direttamente dal SSN al Medico tramita la quota capitaria) SOLO:

  • i certificati INPS per assenza dal lavoro
  • i certificati per la ripresa della frequenza scolastica degli studenti alla fine di una malattia superiore a 5 giorni
  • i certificati necessari per lo svolgimento di attività sportive scolastiche su richiesta del Preside.

Tutti gli altri tipi di certificato medico, non essendo contemplati dall’ Accordo Collettivo Nazionale, sono rilasciati dal Medico in regime di libera professione, e pertanto hanno un costo, in alcuni casi specifici sono gravati dall’IVA e devono in ogni caso essere fatturati dal Medico.

Si sottolinea che il il rilascio di certificati, per cui è previsto il pagamento (con o senza IVA), a titolo gratuito non consente al Medico di fatturare correttamente il lavoro medico-legale svolto e pertanto lo espone a possibili gravi conseguenze dal punto di vista di accertamenti fiscali (ci sono già stati vari casi), e pertanto non è possibile.

Assenza dal lavoro per malattia: cosa fare!

Il lavoratore ammalato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e al trattamento economico adeguato per i periodi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. Per usufruire di questi benefici, il lavoratore deve presentare appositi certificati medici e sottoporsi a controlli medici.

Certificazione e comunicazione della malattia

Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare il suo stato di malattia al datore di lavoro nel giorno stesso in cui l’episodio si verifica e durante l’orario di lavoro.

Il lavoratore che si assenta dal lavoro per motivi di salute deve dare comunicazione tempestiva sia al proprio datore di lavoro che al proprio medico curante. Infatti il medico curante, a seguito della segnalazione, dovrà compilare il certificato telematico di malattia in un’apposita sezione che si trova sul sito dell’INPS,che a sua volta provvederà ad inviare tale certificato al datore di lavoro.

Una volta che il certificato medico è stato inviato, o al massimo entro un giorno, l’informazione è visibile a tutti i soggetti interessati che a questo punto possono richiedere che venga effettuata la visita fiscale.

Il lavoratore può riprendere il lavoro il giorno successivo al termine del periodo di prognosi stabilito dal suo Medico Curante.
Se la durata della malattia e della conseguente assenza dal lavoro supera i giorni di prognosi stabiliti dal Medico durante la prima visita, il lavoratore deve sottoporsi ad una ulteriore visita di controllo entro massimo due giorni dal termine della prognosi stabilita nel primo certificato. Durante tale visita il Medico rivaluterà la situazione clinica del lavoratore e compilerà, se necessario, un certificato telematico di prosecuzione di malattia.

Controlli

Il controllo dei certificati e degli accertamenti sanitari dei dipendenti pubblici è di competenza delle ASL. Esse hanno anche competenza sugli accertamenti dei lavoratori che operano nel settore privato ma, se il lavoratore è assicurato presso l’INPS per l’indennità economica di malattia, sarà l’istituto previdenziale stesso a provvedere ai controlli.
Il controllo sullo stato di malattia del lavoratore può essere chiesto dal datore di lavoro o dall’INPS, e viene eseguito dai medici delle ASL o dai medici dell’istituto previdenziale.
I controlli possono essere effettuati sui lavoratori del settore pubblico e privato. Sono esclusi i controlli in caso di assenza dal lavoro per infortunio o per malattie professionali.

Tipi di controlli

Sono previsti controlli mediante:

  • visite a domicilio
  • visite in ambulatorio: sono soggetti a tali visite i lavoratori non trovati in casa o all’indirizzo indicato al momento della visita a domicilio. Ricevuta la comunicazione, il lavoratore è tenuto a presentarsi in ambulatorio, a meno che non abbia ripreso a lavorare o sia impedito per motivi di salute

Orari reperibilità malattia dipendenti privati

Tutti i dipendenti di aziende private devono rispettare un orario di reperibilità che prevede 2 ore la mattina, dalle 10 alle 12, e 2 ore il pomeriggio, dalle 17 alle 19.

C’è da sottolineare che per quanto riguarda il dipendente privato la copertura Inps scatta dal quarto giorno (i primi 3 sono a carico del datore di lavoro) e che comunque, al di la della durata della malattia, bisogna sempre presentare regolare certificato medico.

Orari reperibilità malattia dipendenti pubblici e insegnanti

Gli insegnanti, come i dipendenti pubblici in genere, sono soggetti ad un orario di reperibilità per malattia più severo che prevede ben 4 ore la mattina, dalle 9 alle 13, e 3 ore il pomeriggio dalle 15 alle 18.

Vi è esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Cause di giustificazione delle assenze

Può verificarsi che il lavoratore non venga trovato a casa in occasione della visita di controllo effettuata negli orari di legge. In questa ipotesi il medico fiscale lascia al lavoratore l’avviso affinché si rechi, il giorno successivo non festivo, in ambulatorio e, in caso di mancata presentazione, sarà sospesa l’indennità di malattia, a meno che il lavoratore non abbia ripreso a lavorare. Contemporaneamente il medico fiscale comunica all’Azienda sanitaria o all’Istituto di previdenza l’assenza a casa del lavoratore; a loro volta la ASL o l’INPS comunicano l’assenza al datore di lavoro che ha chiesto la visita di controllo. Mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il lavoratore sarà chiamato a giustificare la sua assenza al momento della visita di controllo anche se la visita in ambulatorio ha confermato lo stato di malattia. Se i motivi di giustificazione sono considerati insufficienti, vengono applicate le sanzioni previste. Il lavoratore potrà presentare domanda di riesame o rivolgersi al giudice del lavoro.

Il lavoratore può giustificare la sua assenza all’atto della visita di controllo entro dieci giorni dalla richiesta della ASL o dell’INPS a fornire i motivi di giustificazione. In questo caso il lavoratore non è sottoposto ad alcuna sanzione.
Il lavoratore è giustificato in caso di:

  • effettuazione di visite o accertamenti specialistici, inclusa la terapia iniettiva, presso strutture della ASL o da questa autorizzate
  • visite mediche dal proprio medico di fiducia
  • esigenza del lavoratore di recarsi in un luogo diverso dal suo domicilio o di rientrare nel luogo del suo domicilio se il suo stato di malattia è insorto altrove per circostanze oggettive o per scopi terapeutici. In quest’ultimo caso l’assenza è giustificata solo se il lavoratore ha tempestivamente comunicato alla struttura pubblica i suoi spostamenti

Sanzioni

Se il lavoratore è assente ingiustificato alla visita di controllo domiciliare o non si presenta alla visita in ambulatorio o non indica il proprio indirizzo è sottoposto a sanzioni da parte dell’Istituto previdenziale.
L’INPS sospende l’indennità totale, compresa la quota integrativa a carico del datore di lavoro, per i primi dieci giorni di malattia. Se il lavoratore risulta assente ingiustificato alla seconda visita di controllo, l’INPS sospende la metà del trattamento economico. Infine, se il lavoratore risulta assente alla terza visita di controllo, l’INPS sospende l’indennità dalla data della terza assenza.
Il lavoratore che si rifiuta di sottoporsi alla visita di controllo o visita fiscale è punibile con il licenziamento.
Ulteriori sanzioni sono previste dai contratti collettivi di lavoro.

Discordanze tra medico curante e medico fiscale

Può verificarsi che il lavoratore venga trovato a casa al momento della visita di controllo, ma le prognosi del medico curante e del medico fiscale siano diverse. In questa ipotesi, il lavoratore può contestare la prognosi del medico fiscale e farlo annotare sul referto mentre l’Istituto di previdenza o l’Azienda sanitaria comunicano al datore di lavoro, entro 24 ore, il risultato dell’accertamento. Sarà il coordinatore sanitario della ASL o dell’INPS a risolvere definitivamente la controversia tra medico curante e medico fiscale e a darne comunicazione al lavoratore che dovrà riprendere il lavoro o presentare ricorso giudiziario.

Quanto dura l’impegnativa emessa dal medico?

Le ricette sono rilasciate per prescrivere accertamenti diagnostici (visite specialistiche, esami) o terapie (farmaci, cicli di cure ecc.).

Termini di scadenza della ricetta
:

  • Ricetta per prescrizione di farmaci: 30 giorni dalla data di emissione – si prega di usarle entro il limite di validità e di non farle scadere
  • Impegnative per prescrizioni di accertamenti diagnostici: non esiste una normativa specifica che ponga limiti temporali alla validità di queste ricette pertanto, devono essere sempre considerate valide, salvo nei casi di:
  • ricetta per prestazioni ripetitive in favore di persona con patologia cronico-invalidante o malattia rara con esenzione dal ticket, fino a un massimo di otto prestazioni dello stesso tipo (ad es. 8 PT in soggetto in trattamento con anticoagulanti orali), da eseguirsi presso la medesima struttura in momenti successivi, indicati dal medico prescrivente: ha una durata massima di tre mesi dalla data di emissione;
  • ricetta con priorità B: se presentata per la prenotazione oltre 15 giorni dalla data del rilascio, perde la priorità
  • ricetta con priorità D: se presentata oltre 30 giorni dalla data di rilascio, perde la priorità D e viene prenotata come prestazione con priorità P (entro 180 giorni);
  • Ricetta con codice di esenzione: poiché l’esenzione può essere a tempo indeterminato oppure a scadenza (tipicamente quelle per reddito), ricade sull’interessato (la persona a cui è intestata) la responsabilità di un utilizzo inappropriato in un tempo successivo in cui l’esenzione riportata in ricetta non fosse più valida.

Informazioni sull'invalidità civile

L’invalidità civile consiste nel riconoscimento di uno stato invalidante, non dovuto a incidenti o malattie connesse al lavoro, in base al quale l’interessato può ottenere i benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge.

L’art. 2 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Sono considerati invalidi civili anche i soggetti ultrasessantacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà prevista per i minorenni (ai sensi dell’art.6 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509).

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO ?

Possono presentare domanda i cittadini italiani residenti in Italia o gli stranieri titolari di carta di soggiorno affetti da malattia e menomazioni permanenti e croniche sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che riducono la capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad un terzo (invalidità superiore al 33%).
Queste malattie per cui si presenta il riconoscimento dell’invalidità civile non devono essere state riconosciute come invalidità per causa lavoro, causa di servizio e di guerra con le quali l’invalidità civile è incompatibile.

DIVERSO GRADO DI INVALIDITA’

La legge ha stabilito diversi gradi di invalidità con i relativi benefici:

  • il 33% di invalidità dà diritto a prestazioni protesiche e ortopediche;
  • il 46% dà diritto, oltre al beneficio di cui al punto a), all’iscrizione nelle liste speciali per il collocamento degli invalidi civili.
  • Se  maggiorenne il 74% di invalidità dà diritto, oltre al beneficio di cui ai punti a) e b), alla qualifica di invalido parziale e all’assegno mensile di assistenza, il cui importo viene fissato annualmente dal Ministero dell’Interno, se incollocati o incollocabili al lavoro e iscritti nelle liste speciali per il collocamento.
  • con il 100% viene riconosciuta la qualifica di invalido totale e si ha diritto alla pensione di inabilità  secondo limiti di reddito stabiliti annualmente;

se l’interessato è anche non autosufficiente o non deambulante ha diritto all’indennità di accompagnamento indipendentemente dall’età e dal reddito.

Se minorenne ha diritto:

  • Agli ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale;
  • All’indennità mensile di frequenza se riconosciuto “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” (L. 289/90) o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore) durante la frequenza a  centri riabilitativi o di formazione professionale o a  scuole di ogni ordine e grado,  secondo i limiti di reddito previsti annualmente;

Se non autosufficiente o non deambulante anche all’indennità di accompagnamento.

Principali riferimenti legislativi
Legge 30/03/1971 n. 118, L. 11/02/1980 n. 18, D.Lgs. 23/11/1988 n. 509, L. 11/10/1990 n. 239.

QUAL E’ PROCEDURA PER PRESENTARE LA DOMANDA?

Dal primo gennaio 2010 è stato avviato il nuovo processo di gestione delle domande di invalidità civile. Le domande – spiega l’Inps in una nota – per ottenere i benefici in materia di invalidita’ civile, cecita’ civile, sordita’ civile, handicap e disabilita’, corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermita’ invalidanti, dovranno essere inoltrate all’Inps esclusivamente per via telematica.

Nell’ambito del nuovo procedimento, i medici certificatori potranno utilizzare una procedura online per la compilazione e la trasmissione dei certificati medici dei propri assistiti.

L’elenco dei medici certificatori accreditati in possesso del PIN e’ pubblicato sul sito internet dell’INPS a disposizione anche dei cittadini interessati.

Quando chiamare subito il 118?

Alcuni esempi di situazioni in cui conviene chiamare direttamente il 118 (servizio di Emergenza Sanitaria) anziché cercare il proprio medico:

  • Un dolore improvviso al torace, specialmente se è forte o accompagnato da sudore freddo, o che si avverte anche alla schiena in alto, alle braccia o al collo (anche se è passato da qualche ora)
    N.B. le semplici “fitte” localizzate in un punto circoscritto del torace e che durano pochi secondi non sono preoccupanti
  • una marcata difficoltà respiratoria, specialmente se persiste a riposo
  • uno stato di incoscienza che non si sa quando sia iniziato o uno svenimento con completa perdita dei sensi che non cessa in posizione distesa
  • uno stato improvviso di confusione mentale, torpore o marcata sonnolenza
  • uno stato di grave agitazione con deliri, rischio di autolesionismo, atti pericolosi o aggressioni
  • un trauma cranico con grave mal di testa (anche dopo qualche ora), specie se con vomito o svenimento
  • una ferita profonda, specialmente al torace, all’addome o alla testa
  • una crisi di convulsioni (scosse incontrollabili alle braccia e alle gambe, con o senza stato di incoscienza) che non cessa entro 2-3 minuti
  • la perdita improvvisa di forza ad un braccio o gamba o entrambi, oppure una marcata difficoltà a parlare
    N.B. se il paziente è trasportabile, si può portare direttamente al Pronto Soccorso senza ambulanza
  • un’ustione su un’ampia parte del corpo, specialmente in un bambino (bagnare subito la parte con acqua fredda!)
    N.B. se il paziente è trasportabile, si può portare direttamente al Pronto Soccorso senza ambulanza
  • trauma da caduta in una persona che non riesce a stare in piedi o accusa forte dolore alla schiena, o all’anca o alla gamba
  • vomito di colore nero come il caffè
  • feci di colore nero come il caffè con grave malessere generale o sensazione di svenimento

N.B. Se si è in grado di camminare o stare seduti, è possibile recarsi autonomamente al Pronto Soccorso, purché accompagnati.


In altre condizioni potenzialmente gravi (ad esempio sospetto avvelenamento, ferita ad un occhio, perdita improvvisa della vista ad un occhio, sanguinamenti nasali molto abbondanti, trauma con sospetto di frattura ad un braccio) si può andare, accompagnati, direttamente al Pronto soccorso con mezzi propri.