Il lavoratore ammalato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e al trattamento economico adeguato per i periodi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. Per usufruire di questi benefici, il lavoratore deve presentare appositi certificati medici e sottoporsi a controlli medici.
Certificazione e comunicazione della malattia
Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare il suo stato di malattia al datore di lavoro nel giorno stesso in cui l’episodio si verifica e durante l’orario di lavoro.
Il lavoratore che si assenta dal lavoro per motivi di salute deve dare comunicazione tempestiva sia al proprio datore di lavoro che al proprio medico curante. Infatti il medico curante, a seguito della segnalazione, dovrà compilare il certificato telematico di malattia in un’apposita sezione che si trova sul sito dell’INPS,che a sua volta provvederà ad inviare tale certificato al datore di lavoro.
Una volta che il certificato medico è stato inviato, o al massimo entro un giorno, l’informazione è visibile a tutti i soggetti interessati che a questo punto possono richiedere che venga effettuata la visita fiscale.
Il lavoratore può riprendere il lavoro il giorno successivo al termine del periodo di prognosi stabilito dal suo Medico Curante.
Se la durata della malattia e della conseguente assenza dal lavoro supera i giorni di prognosi stabiliti dal Medico durante la prima visita, il lavoratore deve sottoporsi ad una ulteriore visita di controllo entro massimo due giorni dal termine della prognosi stabilita nel primo certificato. Durante tale visita il Medico rivaluterà la situazione clinica del lavoratore e compilerà, se necessario, un certificato telematico di prosecuzione di malattia.
Controlli
Il controllo dei certificati e degli accertamenti sanitari dei dipendenti pubblici è di competenza delle ASL. Esse hanno anche competenza sugli accertamenti dei lavoratori che operano nel settore privato ma, se il lavoratore è assicurato presso l’INPS per l’indennità economica di malattia, sarà l’istituto previdenziale stesso a provvedere ai controlli.
Il controllo sullo stato di malattia del lavoratore può essere chiesto dal datore di lavoro o dall’INPS, e viene eseguito dai medici delle ASL o dai medici dell’istituto previdenziale.
I controlli possono essere effettuati sui lavoratori del settore pubblico e privato. Sono esclusi i controlli in caso di assenza dal lavoro per infortunio o per malattie professionali.
Tipi di controlli
Sono previsti controlli mediante:
- visite a domicilio
- visite in ambulatorio: sono soggetti a tali visite i lavoratori non trovati in casa o all’indirizzo indicato al momento della visita a domicilio. Ricevuta la comunicazione, il lavoratore è tenuto a presentarsi in ambulatorio, a meno che non abbia ripreso a lavorare o sia impedito per motivi di salute
Orari reperibilità malattia dipendenti privati
Tutti i dipendenti di aziende private devono rispettare un orario di reperibilità che prevede 2 ore la mattina, dalle 10 alle 12, e 2 ore il pomeriggio, dalle 17 alle 19.
C’è da sottolineare che per quanto riguarda il dipendente privato la copertura Inps scatta dal quarto giorno (i primi 3 sono a carico del datore di lavoro) e che comunque, al di la della durata della malattia, bisogna sempre presentare regolare certificato medico.
Orari reperibilità malattia dipendenti pubblici e insegnanti
Gli insegnanti, come i dipendenti pubblici in genere, sono soggetti ad un orario di reperibilità per malattia più severo che prevede ben 4 ore la mattina, dalle 9 alle 13, e 3 ore il pomeriggio dalle 15 alle 18.
Vi è esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Cause di giustificazione delle assenze
Può verificarsi che il lavoratore non venga trovato a casa in occasione della visita di controllo effettuata negli orari di legge. In questa ipotesi il medico fiscale lascia al lavoratore l’avviso affinché si rechi, il giorno successivo non festivo, in ambulatorio e, in caso di mancata presentazione, sarà sospesa l’indennità di malattia, a meno che il lavoratore non abbia ripreso a lavorare. Contemporaneamente il medico fiscale comunica all’Azienda sanitaria o all’Istituto di previdenza l’assenza a casa del lavoratore; a loro volta la ASL o l’INPS comunicano l’assenza al datore di lavoro che ha chiesto la visita di controllo. Mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il lavoratore sarà chiamato a giustificare la sua assenza al momento della visita di controllo anche se la visita in ambulatorio ha confermato lo stato di malattia. Se i motivi di giustificazione sono considerati insufficienti, vengono applicate le sanzioni previste. Il lavoratore potrà presentare domanda di riesame o rivolgersi al giudice del lavoro.
Il lavoratore può giustificare la sua assenza all’atto della visita di controllo entro dieci giorni dalla richiesta della ASL o dell’INPS a fornire i motivi di giustificazione. In questo caso il lavoratore non è sottoposto ad alcuna sanzione.
Il lavoratore è giustificato in caso di:
- effettuazione di visite o accertamenti specialistici, inclusa la terapia iniettiva, presso strutture della ASL o da questa autorizzate
- visite mediche dal proprio medico di fiducia
- esigenza del lavoratore di recarsi in un luogo diverso dal suo domicilio o di rientrare nel luogo del suo domicilio se il suo stato di malattia è insorto altrove per circostanze oggettive o per scopi terapeutici. In quest’ultimo caso l’assenza è giustificata solo se il lavoratore ha tempestivamente comunicato alla struttura pubblica i suoi spostamenti
Sanzioni
Se il lavoratore è assente ingiustificato alla visita di controllo domiciliare o non si presenta alla visita in ambulatorio o non indica il proprio indirizzo è sottoposto a sanzioni da parte dell’Istituto previdenziale.
L’INPS sospende l’indennità totale, compresa la quota integrativa a carico del datore di lavoro, per i primi dieci giorni di malattia. Se il lavoratore risulta assente ingiustificato alla seconda visita di controllo, l’INPS sospende la metà del trattamento economico. Infine, se il lavoratore risulta assente alla terza visita di controllo, l’INPS sospende l’indennità dalla data della terza assenza.
Il lavoratore che si rifiuta di sottoporsi alla visita di controllo o visita fiscale è punibile con il licenziamento.
Ulteriori sanzioni sono previste dai contratti collettivi di lavoro.
Discordanze tra medico curante e medico fiscale
Può verificarsi che il lavoratore venga trovato a casa al momento della visita di controllo, ma le prognosi del medico curante e del medico fiscale siano diverse. In questa ipotesi, il lavoratore può contestare la prognosi del medico fiscale e farlo annotare sul referto mentre l’Istituto di previdenza o l’Azienda sanitaria comunicano al datore di lavoro, entro 24 ore, il risultato dell’accertamento. Sarà il coordinatore sanitario della ASL o dell’INPS a risolvere definitivamente la controversia tra medico curante e medico fiscale e a darne comunicazione al lavoratore che dovrà riprendere il lavoro o presentare ricorso giudiziario.